1 Las cuntravenziuns cunter las prescripziuns da las Cunvegnas davart la pestga e da lur disposiziuns executivas sco er cunter las prescripziuns dal Departament e dals chantuns tenor l’artitgel 14 alineas 3–5 vegnan chastiadas tenor ils artitgels 16–19 da la lescha.
2 La persecuziun penala è chaussa dals chantuns.
1 Le infrazioni alle prescrizioni degli accordi sulla pesca, alle loro disposizioni d’esecuzione nonché alle prescrizioni del Dipartimento e dei Cantoni secondo l’articolo 14 capoversi da 3 a 5 sono punite secondo gli articoli da 16 a 19 della legge.
2 Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.