1 Tut las disposiziuns executivas chantunalas ston vegnir communitgadas a l’uffizi federal avant lur entrada en vigur.
2 Il Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun fixescha tge disposiziuns e tge decisiuns chantunalas che ston vegnir communitgadas a l’uffizi federal.
1 Tutte le disposizioni d’esecuzione cantonali vanno comunicate all’Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni decide quali decisioni cantonali vanno comunicate all’Ufficio federale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.