1 Ils chantuns exequeschan questa lescha e decreteschan las prescripziuns necessarias; resalvà resta l’artitgel 49.
2 Las autoritads chantunalas prendan immediatamain las mesiras necessarias per eliminar stadis illegals. Ellas èn autorisadas d’incassar cauziuns e d’ordinar execuziuns d’uffizi.
1 I Cantoni eseguono la presente legge, salvo l’articolo 49. Essi emanano le prescrizioni necessarie.
2 Nel caso di situazioni contrarie al diritto le autorità cantonali competenti adottano immediatamente provvedimenti per il ripristino della legalità. Esse possono riscuotere cauzioni e ordinare l’esecuzione d’ufficio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.