921.0 Lescha federala dals 4 d'october 1991 davart il guaud (Lescha dal guaud, LG)

921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO)

Art. 50 Chantuns

1 Ils chantuns exequeschan questa lescha e decreteschan las prescripziuns necessarias; resalvà resta l’artitgel 49.

2 Las autoritads chantunalas prendan immediatamain las mesiras necessarias per eliminar stadis illegals. Ellas èn autorisadas d’incassar cauziuns e d’ordinar execuziuns d’uffizi.

Art. 50 Cantoni

1 I Cantoni eseguono la presente legge, salvo l’articolo 49. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

2 Nel caso di situazioni contrarie al diritto le autorità cantonali competenti adottano immediatamente provvedimenti per il ripristino della legalità. Esse possono riscuotere cauzioni e ordinare l’esecuzione d’ufficio.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.