921.0 Lescha federala dals 4 d'october 1991 davart il guaud (Lescha dal guaud, LG)

921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO)

Art. 47 Valaivladad da permissiuns e d’ordinaziuns

Permissiuns ed ordinaziuns tenor questa lescha han pir effect giuridic, cur ch’ellas han survegnì forza legala. Resalvà resta l’artitgel 12e da la Lescha federala dal 1. da fanadur 196673 davart la protecziun da la natira e da la patria.74

73 SR 451

74 Integrà la segunda frasa tras la cifra I da la LF dals 18 da mars 2016, en vigur dapi il 1. da schan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).

Art. 47 Validità di autorizzazioni e altre disposizioni

Le autorizzazioni e le disposizioni date in virtù della presente legge diventano efficaci solo dopo essere cresciute in giudicato. È fatto salvo l’articolo 12e della legge federale del 1° luglio 196680 sulla protezione della natura e del paesaggio.81

80 RS 451

81 Per. introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.