L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti l’articolo 34quater della Costituzione federale1 e l’articolo 11 delle disposizioni transitorie della medesima;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 19753,
decreta:
1 [CS 1 3; RU 1973 429]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 111 a 113 e 196 n. 10 e 11 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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