1 La durada da contribuziun è cumpletta, sch’ina persuna ha tuttina blers onns da contribuziun sco sia annada.
2 Sco onns da contribuziun valan las periodas:
132 Oriundamain art. 29bis. Integrà tras la cifra I da la LF dals 21 da dec. 1956 (AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). Versiun tenor la cifra I da la LF dals 7 d’oct. 1994 (10. revisiun da la AVS), en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1).
1 Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d’età.
2 Sono considerati anni di contribuzione i periodi:
129 Originario art. 29bis. Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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