831.10 Lescha federala dals 20 da december 1946 davart l'assicuranza per vegls e survivents (LAVS)

831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 153i Disposiziuns penalas da la quarta part

1 Tgi che dovra sistematicamain il numer da la AVS senza l’autorisaziun respectiva tenor l’artitgel 153c alinea 1, vegn chastià cun in chasti pecuniar.

2 Tgi che dovra sistematicamain il numer da la AVS senza prender las mesiras tecnicas ed organisatoricas tenor l’artitgel 153d, vegn chastià cun ina multa.

3 L’artitgel 79 LPGA433 è applitgabel.

Art. 153i Disposizioni penali relative alla parte quarta

1 Chi utilizza sistematicamente il numero AVS senza esservi autorizzato secondo l’articolo 153c capoverso 1 è punito con una pena pecuniaria.

2 Chi utilizza il numero AVS senza adottare le misure tecniche o organizzative di cui all’articolo 153d è punito con la multa.

3 L’articolo 79 LPGA429 è applicabile.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.