1 Per ordinar, per consegnar e per dar narcotics ch’èn destinads al tractament da persunas ch’èn dependentas da narcotics dovri ina permissiun. Questa permissiun vegn concedida dals chantuns.
2 Il Cussegl federal po fixar cundiziuns generalas.
3 Per il tractament cun prescripziun da heroin dovri ina permissiun da la Confederaziun. Il Cussegl federal decretescha disposiziuns spezialas. En spezial procura el che:
22 En vigur dapi il 1. da schan. 2010 (AS 2009 2623).
1 Per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di tossicomani è necessaria un’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dai Cantoni.
2 Il Consiglio federale può definire le condizioni quadro.
3 Per le cure basate sulla prescrizione di eroina è necessaria un’autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale emana disposizioni speciali. In particolare, provvede affinché:
22 In vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 2623).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.