1 Il Cussegl federal fixescha, quant ditg che las permissiuns excepziunalas ch’il UFSP ha concedì tenor il dretg vertent per cultivar, per importar, per producir e per metter en circulaziun narcotics dal tip da cannabis per intents medicinals restan valaivlas suenter l’entrada en vigur da la midada dals 19 da mars 2021.
2 Uschè ditg che la permissiun excepziunala tenor l’alinea 1 è valaivla, na dovri betg ina permissiun da Swissmedic tenor l’artitgel 4.
134 Integrà tras la cifra I da la LF dals 19 da mars 2021, en vigur dapi il 1. d’avust 2022 (AS 2022 385; BBl 2020 6069).
1 Il Consiglio federale stabilisce fino a quando le autorizzazioni eccezionali rilasciate dall’UFSP in virtù del diritto anteriore per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio a fini medici di stupefacenti con effetti del tipo della canapa rimangono valide dopo l’entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021.
2 Fino a quando l’autorizzazione eccezionale di cui al capoverso 1 rimane valida, non è necessaria alcuna autorizzazione di Swissmedic secondo l’articolo 4.
133 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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