Uschenavant che la lescha na prevesa nagut auter, valan las disposiziuns davart ils narcotics er per las substanzas psicotropas.
12 Integrà tras la cifra I da la LF dals 20 da mars 2008, en vigur dapi il 1. da fan. 2011 (AS 2009 2623; 2011 2559; BBl 2006 8573, 8645).
In quanto la legge non disponga altrimenti, le disposizioni concernenti gli stupefacenti si applicano anche alle sostanze psicotrope.
12 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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