812.121 Lescha federala dals 3 d'october 1951 davart ils narcotics e las substanzas psicotropas (Lescha da narcotics, LN)

812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

Art. 2b Regulaziun per las substanzas psicotropas

Uschenavant che la lescha na prevesa nagut auter, valan las disposiziuns davart ils narcotics er per las substanzas psicotropas.

12 Integrà tras la cifra I da la LF dals 20 da mars 2008, en vigur dapi il 1. da fan. 2011 (AS 2009 2623; 2011 2559; BBl 2006 85738645).

Art. 2b Normativa applicabile alle sostanze psicotrope

In quanto la legge non disponga altrimenti, le disposizioni concernenti gli stupefacenti si applicano anche alle sostanze psicotrope.

12 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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