1 La Confederaziun ha la surveglianza suprema davart l’execuziun da questa lescha.
2 Ella fa las controllas al cunfin (import, transit ed export) sco er en ils deposits da duana ed en ils deposits da transit.
3 La Confederaziun ed ils chantuns collavuran per ademplir lur incumbensas tenor questa lescha, coordinond lur mesiras. Ella ed els pon integrar ulteriuras organisaziuns pertutgadas.
4 …124
124 Abolì tras la cifra I da la LF dals 19 da mars 2021, cun effect dapi il 1. d’avust 2022 (AS 2022 385; BBl 2020 6069).
1 La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge.
2 La Confederazione esercita il controllo ai confini del Paese (importazione, transito ed esportazione) nonché nei depositi doganali e nei depositi franchi doganali.
3 La Confederazione e i Cantoni collaborano nell’adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Possono coinvolgere altre organizzazioni interessate.
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123 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2021, con effetto dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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