812.121 Lescha federala dals 3 d'october 1951 davart ils narcotics e las substanzas psicotropas (Lescha da narcotics, LN)

812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

Art. 26

Las disposiziuns generalas dal Cudesch penal110 vegnan applitgadas per quant che questa lescha na fixescha betg sezza disposiziuns.

Art. 26

In mancanza di prescrizioni della presente legge, sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero109.

109 RS 311.0. Vedi anche l’art. 321bis.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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