1 La Confederaziun ed ils chantuns prevesan mesiras en ils suandants quatter secturs (princip da las quatter pitgas):
2 En quest connex tegnan la Confederaziun ed ils chantuns quint dals interess da la protecziun generala da la sanadad e da la giuventetgna.
7 Integrà tras la cifra I da la LF dals 20 da mars 2008, en vigur dapi il 1. da fan. 2011 (AS 2009 2623; 2011 2559; BBl 2006 8573, 8645).
1 La Confederazione e i Cantoni prevedono misure nei quattro settori seguenti (principio dei quattro pilastri):
2 In tale ambito, la Confederazione e i Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione generale della salute e della gioventù.
7 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.