Tgi che instighescha u emprova d’instigar da consumar illegalmain narcotics, vegn chastià cun ina multa.
97 Integrà tras la cifra I da la LF dals 20 da mars 1975, en vigur dapi il 1. d’avust 1975 (AS 1975 1220; BBl 1973 I 1348).
Chiunque intenzionalmente istiga o tenta di istigare altri a consumare illecitamente stupefacenti, è punito con la multa.
96 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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