1 Sche quai è necessari per conceder las permissiuns tenor ils artitgels 4 e 5 e las permissiuns excepziunalas tenor l’artitgel 8 alineas 5–8 u per controllar che questas permissiuns vegnian observadas, pon il UFSP e Swissmedic elavurar las suandantas datas da persunas:
2 Il Cussegl federal fixescha:
86 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 19 da mars 2021, en vigur dapi il 1. d’avust 2022 (AS 2022 385; BBl 2020 6069).
1 Qualora ciò sia necessario per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle autorizzazioni eccezionali di cui all’articolo 8 capoversi 5–8 o per verificare che queste siano rispettate, l’UFSP e Swissmedic possono trattare i seguenti dati personali:
2 Il Consiglio federale stabilisce:
85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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