1 Ad organisaziuns naziunalas u internaziunalas, sco la Crusch Cotschna, las Naziuns Unidas e lur organisaziuns spezialas, sco er ad instituziuns ed ad autoritads naziunalas, sco ils organs da duana ed il corp da guardias da cunfin, po il Cussegl federal permetter da retrair, d’importar, da conservar, d’utilisar, da prescriver, da consegnar u d’exportar narcotics en il rom da lur activitad.
1bis Ils chantuns pon conceder permissiuns tenor l’alinea 1 a las autoritads chantunalas e communalas, en spezial a la polizia.
2 Il Cussegl federal ed ils chantuns pon retrair per in tschert temp u definitivamain las permissiuns ch’els han concedì, sche circumstanzas spezialas pretendan quai.
1 Il Consiglio federale può autorizzare organizzazioni nazionali o internazionali, come la Croce Rossa, le Nazioni Unite o le loro organizzazioni specializzate, nonché istituzioni e autorità nazionali come gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine, a procurarsi, importare, detenere, usare, prescrivere, dispensare o esportare stupefacenti nei limiti della loro attività.
1bis I Cantoni possono rilasciare autorizzazioni ai sensi del capoverso 1 alle autorità cantonali e comunali, segnatamente alla polizia.
2 Qualora circostanze speciali lo esigano, il Consiglio federale e i Cantoni possono revocare per un periodo determinato o definitivamente le autorizzazioni da essi rilasciate.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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