812.121 Lescha federala dals 3 d'october 1951 davart ils narcotics e las substanzas psicotropas (Lescha da narcotics, LN)

812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

Art. 13

En las apotecas dastgan narcotics vegnir consegnads al public mo sin prescripziun d’in medi u d’in veterinari.

Art. 13

I farmacisti possono dispensare stupefacenti al pubblico soltanto verso presentazione della ricetta di un medico o di un veterinario.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.