1 Cun arrest u multa fin 50 000 francs vegn chastià, tgi che – sapientivamain u per negligientscha e senza ch’igl existia in delict tenor l’artitgel 24:
2 La tentativa e la cumplicitad èn chastiablas.
3 In surpassament ed il chasti per in surpassament suranneschan suenter tschintg onns.
4 En cas spezialmain levs po vegnir desistì d’ina denunzia penala, d’ina persecuziun penala e d’in chasti.
1 È punito con l’arresto o con la multa fino a 50 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza e senza commettere un delitto giusta l’articolo 24:
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
3 Le contravvenzioni e le relative pene si prescrivono in cinque anni.
4 Nei casi di esigua gravità si può prescindere dalla denuncia, dal perseguimento penale e dalla punizione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.