1 L’uffizi federal procura per l’evaluaziun da la efficacitad da questa lescha.
2 Suenter la terminaziun da l’evaluaziun, il pli tard però tschintg onns suenter l’entrada en vigur da questa lescha, rapporta il Departament federal da l’intern al Cussegl federal e fa propostas per l’ulteriur proceder.
1 L’Ufficio provvede a valutare l’efficacia della presente legge.
2 Il Dipartimento federale dell’interno riferisce al Consiglio federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, sottoponendogli proposte circa l’ulteriore procedere.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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