810.31 Lescha federala dals 19 da december 2003 davart la perscrutaziun da cellas embrionalas da basa (Lescha davart las cellas da basa, LCB)

810.31 Legge federale del 19 dicembre 2003 concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (Legge sulle cellule staminali, LCel)

Art. 20 Obligaziun da cooperar

Tgi che utilisescha embrios davanz u cellas embrionalas da basa sto gidar gratuitamain l’uffizi federal tar l’adempliment da sias incumbensas e spezialmain:

a.
al dar infurmaziuns;
b.
al conceder invista dals documents;
c.
al conceder access a las localitads da manaschi e da deposit.

Art. 20 Obbligo di collaborare

Chi impiega embrioni soprannumerari o cellule staminali embrionali è tenuto a collaborare gratuitamente con l’Ufficio nell’adempimento dei suoi compiti e in particolare a:

a.
fornirgli informazioni;
b.
permettergli la consultazione dei documenti;
c.
consentirgli l’accesso ai locali e ai depositi aziendali.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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