784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 99

1 La protecziun giuridica sa drizza tenor las disposiziuns generalas da la giurisdicziun federala.

2 Cunter las disposiziuns da l’organ d’incassament poi vegnir fatg recurs tar il UFCOM.

3 Cunter las decisiuns da l’autoritad da recurs poi vegnir fatg recurs directamain tar il Tribunal federal.

107 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 26 da sett. 2014, en vigur dapi il 1. da fan. 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).

Art. 99

1 La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

2 Contro le decisioni dell’organo di riscossione può essere interposto ricorso all’UFCOM.

3 Contro le decisioni dell’Autorità di ricorso può essere interposto direttamente ricorso al Tribunale federale.

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.