1 La protecziun giuridica sa drizza tenor las disposiziuns generalas da la giurisdicziun federala.
2 Cunter las disposiziuns da l’organ d’incassament poi vegnir fatg recurs tar il UFCOM.
3 Cunter las decisiuns da l’autoritad da recurs poi vegnir fatg recurs directamain tar il Tribunal federal.
107 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 26 da sett. 2014, en vigur dapi il 1. da fan. 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
1 La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2 Contro le decisioni dell’organo di riscossione può essere interposto ricorso all’UFCOM.
3 Contro le decisioni dell’Autorità di ricorso può essere interposto direttamente ricorso al Tribunale federale.
105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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