784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 96 Entrada en chaussa e correspundenza

1 Sch’igl exista in interess public d’ina decisiun, entra l’autoritad da recurs er en recurs fatgs sin il termin, che n’adempleschan betg tut las premissas formalas. En quest cas n’han ils recurrents nagins dretgs da partida.

2 Sch’il recurs n’è betg evidentamain inadmissibel u nunmotivà, envida l’autoritad da recurs l’emettur da programs a prender posiziun.

3 L’autoritad da recurs po refusar u sistir da tractar in recurs, sche meds giuridics da dretg civil u da dretg penal n’èn betg vegnids duvrads u sch’i vegn fatga ina procedura administrativa en la medema fatschenta.

Art. 96 Entrata nel merito e scambio di scritti

1 Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’Autorità di ricorso entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi. In tal caso il ricorrente non ha diritti di parte.

2 Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, l’Autorità di ricorso invita l’emittente a pronunciarsi.

3 L’Autorità di ricorso può rifiutare o sospendere l’esame di un ricorso se i rimedi di diritto civile o penale permangono possibili o non sono stati utilizzati oppure se nello stesso affare è in corso una procedura amministrativa.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.