1 La reclama sto esser separada nettamain da la part redacziunala dal program e sto esser reconuschibla cleramain sco tala. Il Cussegl federal po scumandar u suttametter a disposiziuns spezialas quellas furmas da reclama che pericliteschan la separaziun u la reconuschibilitad.
2 Collavuraturs permanents dal program da l’emettur na dastgan betg cooperar en las emissiuns da reclama. Ils emetturs locals e regiunals che han meds finanzials limitads èn exceptads da questa restricziun.
1 La pubblicità deve essere nettamente separata dalla parte redazionale del programma ed essere chiaramente riconoscibile come tale. Il Consiglio federale può vietare quelle forme di pubblicità che non garantiscono il rispetto di questi principi o sottoporle a un disciplinamento speciale.
2 I collaboratori in pianta stabile dei programmi dell’emittente non possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie della medesima. Sono eccettuate da questa restrizione le emittenti locali e regionali che dispongono di mezzi finanziari limitati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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