784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 79 Rapport e consegna da datas

1 La fundaziun publitgescha almain ina giada per onn ils resultats ils pli impurtants da sias retschertgas.

2 Ella metta a disposiziun las datas fundamentalas d’utilisaziun a terzas persunas per pretschs che cuvran ils custs. Ella furnescha gratuitamain las datas a la perscrutaziun universitara ed al UFCOM.

Art. 79 Rapporto e consegna dei dati

1 La Fondazione pubblica almeno una volta all’anno i risultati più importanti dei suoi rilevamenti.

2 Essa mette a disposizione di terzi i dati fondamentali, a prezzi volti a coprire le spese. Alla ricerca universitaria e all’UFCOM i dati sono messi a disposizione gratuitamente.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.