784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 76

La Confederaziun po promover la scolaziun e la furmaziun supplementara dal persunal da program, particularmain tras contribuziuns ad instituziuns da scolaziun e furmaziun supplementara. Il UFCOM regla ils criteris da surdada da las contribuziuns e decida davart lur pajament.

Art. 76

La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua dei programmisti, in particolare mediante contributi a istituti di formazione e di formazione continua.79 L’UFCOM disciplina i criteri d’attribuzione e decide in merito al versamento dei contributi.

79 Nuovo testo giusta l’all. n. 28 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.