784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 70a Incassament da la taxa d’interpresas

1 La AFT incassescha la taxa.

2 Per mintga interpresa ch’è obligada da pajar la taxa determinescha la AFT mintga onn, en il rom da l’incassament da la taglia sin la plivalur, sia classificaziun en ina categoria tariffara e metta a quint questa taxa.

3 Sch’ina interpresa na dispona betg d’in rendaquint u sche quel è evidentamain insuffizient, attribuescha la AFT l’interpresa ad ina categoria tariffara tenor appreziar.

4 Sch’i n’è per il mument betg pussaivel d’attribuir l’interpresa ad ina categoria tariffara per la perioda fiscala terminada l’onn chalendar precedent, metta la AFT a quint la taxa pir, cur che la categoria tariffara è determinada.

Art. 70a Riscossione del canone

1 Il canone è riscosso dall’AFC.

2 Nel quadro della riscossione dell’IVA, l’AFC determina ogni anno la categoria tariffaria di ogni impresa assoggettata e fattura il canone relativo.

3 Se l’impresa non ha allestito un rendiconto o se lo stesso è manifestamente incompleto, l’AFC determina la categoria tariffaria applicabile secondo il suo libero apprezzamento.

4 Se temporaneamente non è possibile determinare la categoria tariffaria per il periodo fiscale conclusosi l’anno civile precedente, l’AFC fattura il canone non appena la categoria tariffaria sia stata determinata.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.