784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 62 Occupaziun da chanals

Il Cussegl federal po concluder ch’ils purschiders da servetschs da telecommunicaziun derasian ils programs che ston vegnir emess tenor l’artitgel 59 alineas 1 e 2 sin chanals preferids.

Art. 62 Attribuzione dei canali

Il Consiglio federale può stabilire che i fornitori di servizi di telecomunicazione diffondano su canali preferenziali i programmi da trasmettere secondo l’articolo 59 capoversi 1 e 2.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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