Il Cussegl federal po concluder ch’ils purschiders da servetschs da telecommunicaziun derasian ils programs che ston vegnir emess tenor l’artitgel 59 alineas 1 e 2 sin chanals preferids.
Il Consiglio federale può stabilire che i fornitori di servizi di telecomunicazione diffondano su canali preferenziali i programmi da trasmettere secondo l’articolo 59 capoversi 1 e 2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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