En cas da programs che na vegnan betg derasads tenor ils artitgels 59 e 60, decida il purschider da servetschs da telecommunicaziun a norma da las capacitads che al stattan a disposiziun per la diffusiun da programs. Per indemnisar ils custs da la diffusiun po en spezial er vegnir resguardà il niz economic ch’il servetsch da diffusiun ha per l’emettur da programs.
Per i programmi la cui diffusione non è disciplinata dagli articoli 59 e 60, il fornitore di servizi di telecomunicazione decide nell’ambito delle capacità di cui dispone per la diffusione medesima. I costi di diffusione possono essere indennizzati in particolare anche in funzione della redditività del servizio di diffusione per l’emittente interessata.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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