784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 48 Transferiment da la concessiun

1 Il transferiment da la concessiun sto vegnir annunzià al DATEC avant ch’el saja vegnì fatg e sto vegnir approvà da tal.

2 Il DATEC examinescha, sche las premissas da la concessiun èn ademplidas er suenter il transferiment. El po refusar l’approvaziun entaifer 3 mais a partir da l’entrada da l’annunzia; en cas spezials po quest termin vegnir prolungà.

3 Sco transferiment vala er la surdada economica da la concessiun. Ina tala è avant maun, sche dapli che 20 pertschient dal chapital d’aczias, dal chapital da basa u dal chapital da la societad cooperativa ubain eventualmain dal chapital da certificats da participaziun u dals dretgs da votar.

Art. 48 Trasferimento della concessione

1 Il trasferimento della concessione va notificato previamente al DATEC ed è subordinato all’approvazione di quest’ultimo.

2 Il DATEC verifica se le condizioni della concessione sono adempiute anche dopo il trasferimento. Può rifiutare l’approvazione entro tre mesi dal ricevimento della notificazione; in casi particolari questo termine può essere prorogato.

3 Per trasferimento si intende anche il trapasso economico della concessione. Questo avviene quando è trasferito oltre il 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo o eventualmente dei titoli di partecipazione o dei diritti di voto.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.