784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 46 Durada e scadenza da la concessiun

1 Mintga concessiun vegn dada per in tschert temp. Concessiuns cumparegliablas han per regla il medem termin da scadenza.

2 Ina concessiun extingua en cas d’ina renunzia da vart da l’emettur da programs, en cas d’ina privaziun e sche sia durada è scadida.

Art. 46 Durata ed estinzione della concessione

1 Ogni concessione è rilasciata per un periodo determinato. Di regola, le concessioni analoghe hanno la stessa scadenza.

2 Una concessione si estingue in caso di rinuncia da parte dell’emittente, in caso di ritiro o alla sua scadenza.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.