1 Il Cussegl federal fixescha cun la SSR periodicamain la dimensiun da la purschida publicistica per l’exteriur tenor l’artitgel 24 alinea 1 litera c ed ils custs correspundents.
2 En situaziuns da crisa po el concluder cun la SSR incaricas da prestaziun spezialas a curta vista per contribuir a la chapientscha vicendaivla dals pievels.
3 La Confederaziun indemnisescha a la SSR almain per la mesadad ils custs per prestaziuns tenor l’alinea 1 e cumplainamain ils custs per prestaziuns tenor l’alinea 2.
1 Il Consiglio federale conclude periodicamente un accordo con la SSR sull’estensione dell’offerta editoriale destinata all’estero conformemente all’articolo 24 capoverso 1 lettera c e sui relativi costi.
2 In situazioni di crisi può concludere con la SSR speciali mandati di prestazioni a breve termine per contribuire alla comprensione tra i popoli.
3 La Confederazione rimborsa alla SSR almeno la metà dei costi per le prestazioni di cui al capoverso 1 ed i costi integrali per le prestazioni di cui al capoverso 2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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