1 Ils emetturs da programs svizzers ston inoltrar al UFCOM il rapport annual sco er il quint annual. Il Cussegl federal deliberescha tschertas categorias d’emetturs da programs da questas obligaziuns.
2 Il UFCOM po publitgar indicaziuns dals rapports annuals dals emetturs da programs.
3 Il Cussegl federal fixescha tge ch’il rapport annual ed il quint annual ston cuntegnair e tge indicaziuns che il UFCOM dastga publitgar.
1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all’UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi.
2 L’UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti.
3 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall’UFCOM.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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