784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 16 Obligaziun d’annunziar participaziuns

Ils emetturs da programs svizzers ston annunziar al UFCOM midadas dal chapital e da las repartiziuns dal dretg da votar sco er participaziuns relevantas vi d’autras interpresas.

Art. 16 Notificazione delle partecipazioni

Le emittenti di programmi svizzeri devono notificare all’UFCOM le modifiche di capitale e di ripartizione dei diritti di voto nonché le partecipazioni rilevanti detenute in altre aziende.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.