Il Cussegl federal po prolungar u – suenter avair tadlà la Cumissiun federala da communicaziun – midar las directivas per la planisaziun da rait d’emetturs tenor l’artitgel 8 alinea 1 LRTV 1991118 fin maximalmain 5 onns suenter l’entrada en vigur da questa lescha.
Il Consiglio federale può prorogare le istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti secondo l’articolo 8 capoverso 1 LRTV 1991116 per al massimo cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge o dopo aver sentito la Commissione delle comunicazioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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