784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 103 Execuziun

Il Cussegl federal exequescha questa lescha, nun che las incumbensas sajan vegnidas surdadas ad in’autra autoritad. El decretescha las disposiziuns executivas. El po delegar al DATEC da decretar las prescripziuns administrativas e tecnicas.

Art. 103 Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge sempre che i relativi compiti non siano affidati a un’altra autorità. Esso emana le disposizioni d’esecuzione. Può delegare al DATEC il compito di emanare le prescrizioni amministrative e tecniche.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.