1 Cunter disposiziuns che vegnan decretadas sin basa da questa lescha po vegnir fatg recurs tar il Tribunal administrativ federal.
2 L’autoritad federala da surveglianza è autorisada da far valair ils meds legals dal dretg federal e chantunal cunter disposiziuns da las autoritads chantunalas applitgond questa lescha e sias disposiziuns executivas.
3 Las instanzas chantunalas communitgeschan immediatamain e gratuitamain lur disposiziuns contestablas a l’autoritad da surveglianza.
1 Le decisioni prese in virtù della presente legge possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2 L’autorità di vigilanza della Confederazione è legittimata ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali prese in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione.
3 Le autorità cantonali notificano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni impugnabili all’autorità di vigilanza.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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