Mintga chantun designescha in’autoritad che surveglia l’execuziun da questa lescha.
Ogni Cantone designa un’autorità che vigila sull’esecuzione della presente legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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