L’obligaziun da coordinar las proceduras vala tenor l’artitgel 4a da l’Ordinaziun dals 4 d’october 199377 davart il dretg funsil puril confurm al senn per l’autoritad chantunala ch’è cumpetenta per decider davart projects da construcziun ordaifer las zonas da construcziun (art. 25 al. 2 LPT), sch’ella na po betg excluder ch’i dovria in’excepziun dal scumond da la partiziun reala e dal scumond da fragmentar parcellas tenor l’artitgel 60 LDFP78 u ch’i dovria ina disposiziun da constataziun, tenor la quala il bain immobigliar pertutgà n’è betg suttamess al champ d’applicaziun da la LDFP.
L’obbligo di coordinazione della procedura da parte dell’autorità cantonale a cui compete decidere sui progetti edilizi fuori della zona edificabile (art. 25 cpv. 2 LPT) si applica per analogia in conformità dell’articolo 4a dell’ordinanza del 4 ottobre 199377 sul diritto fondiario rurale, se non è possibile escludere che sia necessaria l’autorizzazione di una eccezione ai divieti di divisione materiale e di frazionamento giusta l’articolo 60 della legge federale del 4 ottobre 199178 sul diritto fondiario rurale o se occorre emanare una decisione d’accertamento secondo cui il fondo in questione non soggiace al campo d’applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.