700.1 Ordinaziun dals 28 da zercladur 2000 davart la planisaziun dal territori (OPT)

700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 38 Edifizis e stabiliments che surpassan in augment intern

En il rom da sia planisaziun directiva u sin la via legislativa fixescha il chantun las pretensiuns che ston vegnir observadas per determinar zonas tenor l’artitgel 16a alinea 3 LPT; en quest reguard èn decisivas las finamiras ed ils princips tenor ils artitgels 1 e 3 LPT.

Art. 38 Edifici e impianti che vanno al di là di un ampliamento interno

In sede di piano direttore o in via legislativa, il Cantone fissa i criteri che vanno osservati in caso di delimitazione di zone secondo l’articolo 16a capoverso 3 LPT; a tale riguardo sono applicabili gli obiettivi e i principi ai sensi degli articoli 1 e 3 LPT.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.