En il rom da sia planisaziun directiva u sin la via legislativa fixescha il chantun las pretensiuns che ston vegnir observadas per determinar zonas tenor l’artitgel 16a alinea 3 LPT; en quest reguard èn decisivas las finamiras ed ils princips tenor ils artitgels 1 e 3 LPT.
In sede di piano direttore o in via legislativa, il Cantone fissa i criteri che vanno osservati in caso di delimitazione di zone secondo l’articolo 16a capoverso 3 LPT; a tale riguardo sono applicabili gli obiettivi e i principi ai sensi degli articoli 1 e 3 LPT.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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