700.1 Ordinaziun dals 28 da zercladur 2000 davart la planisaziun dal territori (OPT)

700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 3 Consideraziun dals interess

1 Sche las autoritads han libertads d’agir per ademplir e per coordinar las incumbensas che han in effect sin il territori, tegnan ellas quint dals differents interess, e quai cun:

a.
eruir ils interess pertutgads;
b.
giuditgar quests interess resguardond la cumpatibilitad cun il svilup dal territori giavischà e resguardond las consequenzas pussaivlas;
c.
resguardar quests interess il meglier pussaivel en la decisiun, sa basond sin il giudicament.

2 Ellas preschentan la consideraziun dals interess en la motivaziun da lur conclus.

Art. 3 Ponderazione degli interessi

1 Se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto:

a.
verificano gli interessi in causa;
b.
valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili;
c.
tengono conto di tali interessi nel migliore modo possibile, sulla base della loro valutazione.

2 Nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.