700.1 Ordinaziun dals 28 da zercladur 2000 davart la planisaziun dal territori (OPT)

700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 25 Coordinaziun

1 Pajond contribuziuns, approvond plans u dond permissiuns e concessiuns per mesiras che han in effect sin il territori examineschan ils servetschs federals, sche l’obligaziun da planisaziun è ademplida suffizientamain en vista a la decisiun.

2 Sch’in plan directiv sto vegnir adattà, coordinescha il ARE las proceduras tranter la Confederaziun ed il chantun.

Art. 25 Coordinazione

1 Quando erogano contributi, approvano piani o rilasciano autorizzazioni e concessioni per misure d’incidenza territoriale, i servizi federali esaminano se il compito di pianificazione è sufficientemente adempiuto in vista della decisione.

2 Se un piano direttore dev’essere adattato, l’ARE coordina le procedure tra Confederazione e Cantone.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.