1 Las disposiziuns ordinadas en il plan secturial en vista a la realisaziun da projects concrets èn liantas per il chantun, uschenavant che la Confederaziun ha cumpetenzas correspundentas en il sectur respectiv tenor la Constituziun u tenor la lescha.
2 Sche l’adattaziun d’in plan directiv chantunal sa basa sin disposiziuns d’in plan secturial, prenda la Confederaziun enconuschientscha da tala sco actualisaziun.
1 Le disposizioni adottate nel piano settoriale in riferimento alla realizzazione di progetti concreti vincolano il Cantone nella misura in cui la Confederazione dispone di pertinenti competenze nel rispettivo settore sancite dalla Costituzione e dalla legge.
2 Nella misura in cui l’adattamento di un piano direttore cantonale si fonda su disposizioni di un piano settoriale, la Confederazione ne prende atto come aggiornamento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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