L’execuziun da questa lescha è chaussa dals chantuns, nun ch’i saja fixà insatge auter.
L’esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, salvo disposizioni contrarie.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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