520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 85 Attribuziun ad ina funcziun

Tgi che n’è betg d’accord cun l’attribuziun ad ina funcziun en la protecziun civila, po far recurs tar il Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport (DDPS). Il DDPS decida definitivamain.

Art. 85 Attribuzione a una funzione

Chi non accetta l’attribuzione a una funzione nella protezione civile può interporre ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il DDPS decide definitivamente.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.