520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 70 Incumbensas dals purtaders dals ospitals

Ils purtaders dals ospitals procuran per la construcziun, per l’equipament, per il mantegniment e per la renovaziun dals ospitals protegids.

Art. 70 Compiti degli enti ospedalieri

Gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, alla manutenzione e al rimodernamento degli ospedali protetti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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