520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 38 Exclusiun

Las persunas obligadas da far servetsch da protecziun civila che vegnan sentenziadas ad in chasti da detenziun u ad in chasti pecuniar d’almain 30 taxas per di, pon vegnir exclusas dal servetsch da protecziun civila.

Art. 38 Esclusione

I militi condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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