1 Obligads da far servetsch da protecziun civila èn tut ils umens cun dretg da burgais svizzer ch’èn abels da far quest servetsch.
2 Betg obligà da far servetsch da protecziun civila n’è, tgi che:
3 Il Cussegl federal regla las excepziuns per ils Svizzers a l’exteriur ch’èn domiciliads en l’exteriur vischin (al. 2 lit. d).
1 È tenuto a prestare servizio di protezione civile ogni cittadino svizzero di sesso maschile dichiarato abile a tale servizio.
2 Non è tenuto a prestare servizio di protezione civile chi:
3 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni per i cittadini svizzeri domiciliati nelle zone limitrofe estere (cpv. 2 lett. d).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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