1 En collavuraziun cun la Confederaziun procuran ils chantuns per l’avertiment dals posts cumpetents e per l’alarm da la populaziun.
2 En collavuraziun cun la Confederaziun procuran els per l’infurmaziun da la populaziun en cas d’eveniments.
1 In collaborazione con la Confederazione, i Cantoni garantiscono l’allerta agli organi competenti e il lancio dell’allarme alla popolazione.
2 In collaborazione con la Confederazione garantiscono l’informazione della popolazione in caso di evento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.