1 La Confederaziun ed ils chantuns pon manar in servetsch naziunal da coordinaziun per l’evaluaziun centrala da fastizs d’armas da fieu tenor l’artitgel 4 alinea 1 literas a ed f.
2 El stat sut la direcziun dal post central.
124 Integrà tras la cifra I da la LF dals 22 da zer. 2007, en vigur dapi ils 12 da dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 art. 2 lit. d; BBl 2006 2713).
1 La Confederazione e i Cantoni possono gestire un servizio nazionale di coordinamento per la valutazione centrale delle tracce di armi da fuoco secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e f.
2 Esso è diretto dall’Ufficio centrale.
128 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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