En enclegientscha cun ils chantuns pertutgads po il Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun (DATEC) permetter da reintroducir spezias, sutspezias e razzas selvadias ch’èn svanidas en Svizra:50
50 Versiun tenor la cifra II 1 da la O dals 2 da favr. 2000 tar la LF davart la coordinaziun e la simplificaziun da las proceduras da decisiun, en vigur dapi il 1. da mars 2000 (AS 2000 703).
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), d’intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che:52
52 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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